Art. 16.
(Composizione dei consigli della rappresentanza dei militari).

      1. I consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, sono composti

 

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da: l'assemblea, l'ufficio di presidenza e il segretario.
      2. L'assemblea è costituita dai delegati eletti.
      3. L'ufficio di presidenza è l'organo esecutivo del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, ed è costituito da:

          a) il presidente;

          b) un segretario;

          c) un delegato per ciascuna categoria non rappresentata.

      4. Il presidente è il delegato eletto nell'ambito del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello. Egli ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20.
      5. Il segretario è organo esecutivo dell'ufficio di presidenza e ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello. In particolare:

          a) adotta, tenendone informati l'ufficio di presidenza e il presidente, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

          b) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'ufficio di presidenza e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

          c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20, alla convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.

      6. Il presidente e il segretario, su delega dell'ufficio di presidenza, curano i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.
      7. I consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, si articolano in commissioni di categoria, quali organi interni competenti per l'approfondimento di

 

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specifiche questioni proprie delle categorie di personale di cui all'articolo 4 e per le conseguenti deliberazioni.
      8. Le sedute del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, sono verbalizzate a cura di un segretario di seduta, non delegato della rappresentanza dei militari, nominato con delibera del consiglio, su indicazione dell'ufficio di presidenza.