1. I consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, sono composti
a) il presidente;
b) un segretario;
c) un delegato per ciascuna categoria non rappresentata.
4. Il presidente è il delegato eletto nell'ambito del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello. Egli ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20.
5. Il segretario è organo esecutivo dell'ufficio di presidenza e ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio della rappresentanza dei militari, ad ogni livello. In particolare:
a) adotta, tenendone informati l'ufficio di presidenza e il presidente, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;
b) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'ufficio di presidenza e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;
c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20, alla convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza.
6. Il presidente e il segretario, su delega dell'ufficio di presidenza, curano i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.
7. I consigli della rappresentanza dei militari, ad ogni livello, si articolano in commissioni di categoria, quali organi interni competenti per l'approfondimento di